中意两国关于互相承认高等教育学位的协议

中意两国关于互相承认高等教育学位的协议

中华人民共和国政府与和意大利共和国政府

关于互相承认高等教育学位的协议

(草案)

中华人民共和国政府和意大利共和国政府(以下称为协议双方)同意就中华人民共和国和意大利共和国互相承认高等教育机构颁发的学历和学位证书达成如下协议:

第一条

目的及适用范围

  • 本协议旨在规范两国学历和学位的互认,以方便学生进入和继续在对方国家的高等教育机构学习,并对在一国取得的学位证书在对方国家的使用进行规范。
  • 本协议适用于在中华人民共和国和意大利共和国的高等教育机构根据各自相应规定取得的学历、学位证书。
  • 根据本协议,“高等教育机构”包括:

●中国方面: 由中国相应学位或教育管理机构批准的有权授予相应学位或颁发高等专科证书的高等学校和科学研究机构。

●意大利方面:国家法律承认的、有资格按照意大利共和国的法律颁发有法律效力的学位证书的公立和非公立的大学、大学级别的学院、理工大学以及高等音乐和艺术学院。

(四)适用本协议的中国和意大利的高等教育机构的名单分别参见附件A和B,这两个附件是本协议的组成部分。

(五)在高等教育机构废止或新建后,协议双方应该通过外交途径将高等教育机构名单的更新情况通知对方。

第二条

相应级别学位证书的确定

为入读更高级别的课程,如果两国的教学计划(培训过程)不存在明显区别,认可下表中相应级别的学位证书。

中华人民共和国 意大利共和国
级别 级别
第一级 第一级
Xueshi学士

学制4-5年

Laurea

学制至少3年,或180 ECTS学分

Diploma Accademico di I Livello

高等音乐和艺术学院一级学位证书

学制3年

第二级 第二级
Shuoshi硕士

学制2-3年

Laurea Magistrale

Laurea后再读2年

Diploma di Laurea

一二级连读,学制4-6年

Diploma Accademico di II livello

高等音乐和艺术学院二级学位证书

学制至少2年,或120ECTS学分

第三级 第三级
Boshi博士

学制3年

Dottorato di Ricerca

学制至少3年

第三条

为入读高等教育机构,而进行高级中等学校毕业证书的承认

为进入协议双方中一方的高等教育机构学习,必须持有另一方出具的高级中等学校毕业证书。如果该学生所在国家的教育体制要求进入大学必须通过资格考试,则该学生还需持有通过该资格考试的证明。

除此以外,如果接收国家有本国语言水平测试,有专门留给外国学生的名额,或是有名额限制的研究生课程需经选拔的,学生必须遵守这些规定。

如学生所学的高中课程中至少包括了三年制的对方国家语言课程,则可免于语言能力考试,并且不受针对外国学生的名额限制。

第四条

关于专科证书、学历以及考试的承认

持有中国高等教育机构(见附件A)有效专科证书,可申请入读意大利的第一级高等教育课程。申请者须提交其学历证书及经学校认定的课程考试证明,由意大利高等教育机构根据其获得的学分和所学课程内容进行评估,使其继续学业。

如果学生计划在另一国家的高等教育机构中继续其已经在本国开始的课程,在学生的要求下,两国互相承认由学生所在国高等教育机构出具的、能够证明其有效学期和通过相关课程考试的证明。

为方便接收国家的高等教育机构进行评估和公平的认定,学生所在国高等教育机构应提供相关证明。

有关考试和有效学期的等值认定权利,归属接收国家的大学。

对于接收国家的大学教学体系中规定的必修课程,如果学生在本国的大学中没有通过该课程的考试,则必须补考。

第五条

学位证书的承认,以入读更高级别的课程

双方同意,持有本国高等教育机构颁发的有效学位证书,并可凭此证书继续学习某一专业的更高级学位课程的学生,可以在另一国的大学中申请注册学习类似课程的更高级学位课程,其学位证书的认定,由接收国家的高等教育机构根据其获得的学分和所学的课程内容来进行相应的评估,使其继续学业。在必要的情况下,接收国家的大学可以要求学生补修相关课程。

实际注册将根据接收国家的法律规定,以及接收学校的教学体制对进入各课程的条件和要求来进行。

为评估和承认学生的学位证书,接收方还将考虑学生在其原来学校里取得的学历及大学进修课程的证明。

第六条

入读博士课程

学生在中国可以凭借硕士学位证书入读博士课程。在符合意大利入学规定的情况下,持有硕士学位证书者,可入读意大利的Dottorato di Ricerca课程。

学生在意大利可以凭借Diploma di Laurea学位证书和Laurea Magistrale学位证书入读Dottorato di Ricerca课程。在符合中国入学规定的情况下,持有上述学位证书者,可入读中国的博士课程。

第七条

学位证书的使用

在两国中的一国的高等教育机构中取得学位证书的学生,有权根据本国的规定在另一国以全称或简称的形式使用该证书。

第八条

常设专家混委会

协议双方同意建立一个常设专家混委会,其任务如下:

    • 讨论和解释在本协议实施过程中出现的问题;
    • 如一方或双方的大学体制因为国家法律和国际义务的规定发生本质的改变,对本协议进行定期更新。

为组成常设专家混委会,协议各方可指定最多六人,并通过外交渠道将名单通知对方。

常设专家混委会应协议双方中一方的申请进行会晤,会晤地点通过外交渠道商定。

关于本协议的解释和由常设专家混委会对协议进行的定期更新,将在双方通过外交渠道交换照会后生效。

第九条

有效期与生效

双方以照会形式相互通知已履行使本协议生效所需的国内法律程序。本协议自最后一份照会发出之日后的第三个月的第一天起生效,无限期有效。

协议各方可随时中止本协议。协议的中止将在通知送达另一方六个月后生效。

如学位证书的所有者在协议中止之前提出申请,其权利将得到保障。

本协议于________________在___________签署,一式两份,每份均用中文与意大利文写成,两种文本同等作准。

中华人民共和国政府         意大利共和国政府

代表                 代表

周济                Letizia Moratti

(中华人民共和国教育部部长) (意大利共和国教育大学和研究部部长)


ACCORDO

sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario

rilasciati nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare Cinese

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese (d’ora in avanti denominati Parti Contraenti) convengono quanto segue circa il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese

  • Articolo 1
  • Ambito di validità

il presente Accordo regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell’accesso e della prosecuzione degli studi nelle Istituzioni universitarie dei due paesi e le modalita’ di uso sociale in uno dei due paesi dei titoli conseguiti nell’altro Paese;

in ottemperanza delle normative vigenti nei due Paesi, l’Accordo si applica ai titoli di studio conseguiti nelle Istituzioni universitarie della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese;

in base al presente Accordo l’espressione “Istituzione Universitaria” include:

– per la parte italiana: le Università, gli Istituti Universitari, i Politecnici, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti, abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale secondo le leggi della Repubblica Italiana;

– per la parte cinese: le Istituzioni di Istruzione Superiore e gli Istituti di Ricerca abilitati da istituzioni Statali cinesi preposte all`istruzione ad emettere titoli accademici e certificati (Zhuanke);

le Istituzioni universitarie italiane e cinesi cui si applica il seguente Accordo sono elencate rispettivamente negli Allegati A e B, costituenti parte integrante dell’Accordo stesso.

Ogni Parte contraente si impegna a notificare all’altra Parte per le vie diplomatiche eventuali aggiornamenti da apportare all’elenco delle proprie istituzioni universitarie, a seguito di intervenute soppressioni o nuove istituzioni.

  • Articolo 2

Individuazione di titoli di livello corrispondente

Per l’accesso ai corsi di livello successivo, è riconosciuta la corrispondenza di livello dei titoli accademici dei due Paesi quale indicata nella seguente tabella, a condizione che non vi siano rilevanti differenze nei percorsi formativi.

  • Repubblica Italiana Repubblica Popolare Cinese

Livelli Livelli

1° LIVELLO

Laurea Xueshi

(D.M. 270/04, durata minima 3 anni o 180 crediti ECTS) Durata 4/5 anni

Diploma Accademico di I livello

(durata minima 3 anni, 180 crediti)

  • 2° LIVELLO
  • Laurea Magistrale Shuoshi
  • (D.M. 270/04, durata 2 anni dopo la laurea triennale) durata 2/3 anni

Diploma di laurea ex legge 341/90

(durata del corso da 4 a 6 anni secondo le discipline)

Diploma Accademico di II livello

(durata minima 2 anni, 120 crediti)

3°LIVELLO

Dottorato di Ricerca Boshi

(durata minima 3 anni) durata 3 anni

  • Articolo 3
  • Riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria
  • ai fini dell’accesso alle istituzioni universitarie
  • Ai fini dell’ammissione alle Istituzioni universitarie di una delle due Parti è obbligatorio il possesso del titolo finale degli studi secondari superiori dell’altra Parte completato dal superamento dell’eventuale esame di idoneità al corso universitario che fosse previsto nell’ordinamento del Paese di origine.

Sono fatte salve le disposizioni del Paese di accoglienza relative alle verifiche della conoscenza della lingua nazionale e alla disponibilità di posti riservati agli studenti stranieri, nonché le procedure di selezione previste per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a numero chiuso.

Sono esonerati dalla prova di competenza linguistica e dal limite numerico di posti riservati agli studenti stranieri, coloro che attestino di aver frequentato una scuola secondaria nel cui programma sia stato inserito per almeno un triennio l’insegnamento della lingua del Paese ospite.

  • Articolo 4

Riconoscimento di certificati (Zhuanke Zhengshu), di periodi di studio e di esami.

I certificati (Zhuanke Zhengshu) rilasciati dalle istituzioni di cui all’allegato B, consentono l’iscrizione ai corsi universitari di studio di primo livello delle universita’ italiane. La valutazione dei crediti ottenuti e dei corsi frequentati e’ effettuata dall’Universita’ di accoglienza sulla base del certificato di studi e dell’attestazione degli esami sostenuti al fine di convertili in crediti utili per la continuazione degli studi.

Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso di studi avviato in un Paese presso un’istituzione universitaria dell’altro Paese, possono essere riconosciuti reciprocamente i certificati rilasciati dall’istituzione di origine, attestanti periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente .

Al fine di facilitarne la valutazione e l’equo riconoscimento, le Istituzioni Universitarie rilasciano idonea ed adeguata certificazione.

La competenza ad esprimere un giudizio sull’equivalenza degli esami e dei periodi di studio svolti con profitto spetta all’istituzione universitaria di accoglienza.

Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli ordinamenti didattici dell’Istruzione universitaria di accoglienza, ove non siano già stati superati nell’istituzione universitaria di origine.

  • Articolo 5
  • Riconoscimento di titoli finali di studio per l’accesso a corsi di livello successivo

Le Parti convengono che lo studente di un Paese che sia in possesso di un titolo di istruzione universitaria valido in tale Paese per l’accesso ad un corso universitario di secondo o terzo livello, ha diritto di candidarsi presso le istituzioni universitarie dell’altro Paese all’iscrizione ad un analogo corso universitario, rispettivamente di secondo o di terzo livello.

La valutazione della corrispondenza sostanziale, in termini di crediti e di contenuti formativi, dei suindicati titoli accademici di uno dei due Paesi ai titoli nazionali richiesti per l’accesso ai corsi universitari di livello superiore nell’altro Paese, è di competenza dell’Istituzione universitaria di accoglienza che può, eventualmente, richiedere un’integrazione del percorso formativo o accordare crediti utili ad abbreviare il corso di studi prescelto.

L’iscrizione effettiva sarà concessa nel rispetto di eventuali ulteriori condizioni e requisiti previsti dalla legislazione e dagli ordinamenti didattici dell’istituzione universitaria di accoglienza per l’accesso ai singoli corsi.

Ai fini della valutazione e del riconoscimento dei titoli validi per l’accesso potra’ anche essere tenuto conto di attestati relativi a corsi di perfezionamento universitario svolti dal candidato con esito positivo nella istituzione di origine.

  • Articolo 6
  • Accesso al Dottorato di Ricerca

I titoli accademici italiani di “Diploma di Laurea in…” ex legge 341/90 e di “Laurea magistrale ex DM 270/04 che danno accesso in Italia agli studi di Dottorato di Ricerca sono riconosciuti nella Repubblica Popolare Cinese ai fini dell’ammissione ai corsi di Boshi (PHD), nel rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione cinese per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali.

I titoli accademici cinesi Suoshi che danno accesso in Cina ai corsi di Boshi (PHD)sono riconosciuti nella Repubblica Italiana per l’accesso agli studi di Dottorato di Ricerca, nel rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione italiana per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali.

Articolo 7

Uso del titolo accademico

I possessori di un titolo accademico conseguito presso un’istituzione universitaria di uno dei due Paesi hanno diritto di fregiarsi di questo titolo nell’altro Paese nella forma linguistica, intera ed abbreviata, prevista dalle disposizioni del Paese di origine.

Articolo 8

Commissione Mista Permanente di Esperti

Le Parti contraenti concordano di costituire una Commissione mista permanente di Esperti con i seguenti compiti:

discutere e chiarire eventuali questioni applicative dell’Accordo

procedere agli aggiornamenti periodici dell’Accordo che si rendessero necessari in funzione di eventuali sostanziali modifiche di uno o entrambi i sistemi universitari derivanti sia da norme nazionali che da impegni contratti in sede internazionale

Per la costituzione della Commissione Mista di Esperti ogni Parte contraente nomina un massimo di sei membri, i cui nominativi sono comunicati all’altra Parte per le vie diplomatiche.

La Commissione Mista di Esperti si riunisce su richiesta di una delle Parti e la sede dell’incontro è concordata per le vie diplomatiche.

I chiarimenti interpretativi dell’Accordo e gli aggiornamenti periodici del medesimo forniti dalla Commissione Mista permanente di Esperti avranno efficacia attraverso uno Scambio di Note per le vie diplomatiche.

Articolo 9

Periodo di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si sono reciprocamente comunicate l’avvenuto espletamento degli adempimenti interni previsti a tal fine.

Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di tempo illimitato.

Ciascuna Parte contraente può denunciarlo in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dopo sei mesi dalla data della sua notifica all’altra Parte.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti per i titolari di diplomi e certificati di studio che abbiano presentato le istanze di riconoscimento prima della denuncia dell’Accordo.

Firmato a ……………….., il………………….. in due versioni originali, italiana e cinese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo

della Repubblica Italiana

Il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Letizia Moratti

Per il Governo

della Repubblica Popolare Cinese

Il Ministro dell’Istruzione

Zhou Ji

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